Il Giudice sportivo si è espresso sui ricorsi presentati nei campionati di C1 e C2 girone A
Riportiamo integralmente le decisioni (i gol realizzati durante le gare in questione verranno eliminati dalla classifica marcatori):
Gara del 28/ 9/2013 CATAFORIO – GYM POINT C5
letto il reclamo con il quale la società ASD Gym Point ha chiesto di irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6, per la presunta posizione irregolare del calciatore Porcino Simone nato il 29/06/1991, squalificato da questo G.S.T con provvedimento pubblicato nel C.U. n.º153 del 09/5/2013 allorché militava nel campionato di Calcio a 5 C1 nella gara di play off Cataforio-Calcio a 5 Soverato;
rilevato che quanto assunto dalla reclamante trova adeguato riscontro negli atti ufficiali dai quali si evince che il calciatore Porcino Simone risulta essere squalificato per una giornata maturata nel corso di gara Play Off Cataforio – Calcio a 5 Soverato, da come risulta da c.u. 153 del 09.05.2013;
che dagli atti della gara Cataforio – Gym Point risulta l’impiego irregolare del giocatore Porcino Simone nato il 29/06/1991; visto l’art 17 punto 5 lettera a) e comma 6 del C.G.S.;
delibera
1) in accoglimento del reclamo, infliggere alla società CATAFORIO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0
– 6;
2) squalificare per UNA giornata il giocatore Porcino Simone della società A.S. Cataforio;
3) inibire il sig. Praticò Pasquale, quale dirigente accompagnatore della società A.S. Cataforio fino al 23 OTTOBRE 2013.
4) accreditare sul conto della società Gym Point la relativa tassa versata;
Gara del 28/ 9/2013 CITTA DI FUSCALDO – FUTSAL KROTON
rilevato che quanto assunto dalla reclamante trova adeguato riscontro negli atti ufficiali dai quali risulta che il calciatore Leta Carmine risulta essere squalificato per una giornata maturata nel corso di gara Play Off Città di Fuscaldo – Roglianese, da come risulta dal c.u.40 del 30.05.2013; che dagli atti della gara Città di Fuscaldo – Futsal Kroton risulta l’impiego del giocatore Leta Carmine nato il 12/12/1981 ; visto l’art 17 punto 5 lettera a) e comma 6 del C.G.S.;
delibera
1) in accoglimento del reclamo, infliggere alla società CITTÀ DI FUSCALDO la punizione sportiva della perdita della gara con il
risultato di 0 – 6;
2) squalificare per UNA giornata il giocatore LETA Carmine;
3) squalificare per DUE giornate il Sig. FORMOSA Gianluca (Capitano) in qualità di firmatario della distinta di gara in sostituzione
del dirigente accompagnatore;
4) accreditare la relativa tassa reclamo alla società Futsal Kroton
Scritto da: Redazione