Hermes Lazzaro – Cittanova, sentenza del giudice sportivo

 

EDILFERR CITTANOVA- 26 10 13GARA DEL 1/ 3/2014 HERMES LAZZARO – EDILFERR CITTANOVA C5
Il G.S., letti gli atti ufficiali ed il supplemento di rapporto del direttore di gara, Sig. PEDULLA’ ANTONIO, dal quale risulta che:
– al 25′ del II tempo, a seguito di un calcio di punizione assegnato alla società HERMES LAZZARO, due calciatori avversari, non identificati dall’arbitro, si spintonavano a vicenda;

– a causa di tale episodio, i tifosi di entrambe le squadre entravano abusivamente in campo, dando luogo ad una rissa, che coinvolgeva i calciatori delle due società;

– a tale rissa partecipava il dirigente accompagnatore della società HERMES LAZZARO, Sig. MALLAMACI ANTONINO, già allontanato dal terreno di gioco, al 10′ del II tempo per aver minacciato e protestato nei confronti dell’arbitro;

– durante la rissa, l’allenatore dell’EDILFERR CITTANOVA Sig. MILANO ANGELO, si accasciava a terra poiché colpito alla testa da un pugno sferrato da “soggetti” non identificati dal direttore di gara;

– l’arbitro veniva altresì accerchiato da alcuni calciatori di entrambe le squadre, e tra questi il Sig. MAMMONE SERAFINO (della società EDILFERR CITTANOVA)che proferiva al direttore di gara frasi ingiuriose e minacciose oltre a trattenerlo dalla maglia, impedendogli di rientrare nello spogliatoio;

– grazie all’intervento dell’osservatore arbitrale, Sig. IERVASI GIUSEPPE, l’arbitro riusciva a “liberarsi” e dopo aver costatato l’assenza delle condizioni per la ripresa della gara, la sospendeva;

– una volta rientrato nello spogliatoio, unitamente all’osservatore arbitrale, l’arbitro riconosceva dalla porta a vetri i calciatori della società HERMES LAZZARO (riconosciuti per il colore rosso della loro divisa) che prendevano a calci ed a pugni la porta, proferendo nei confronti del direttore di gara parole offensive e minacciose;

– l’arbitro, avvertite le forze dell’ordine, che intervenivano per riportare la calma, riusciva a lasciare il campo di gioco scortato dagli agenti.
P.Q.M.
– infligge al Sig. MALLAMACE ANTONINO (dirigente accompagnatore della società HERMES LAZZARO, l’inibizione sino al 6 Agosto 2014 per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro e per aver partecipato ad una rissa con avversari;

– infligge al Sig. MAMMONE SERAFINO (numero 6 della società EDILFERR CITTANOVA) la squalifica per numero 6 (sei) gare per comportamento gravemente minaccioso nei confronti dell’arbitro e strattonamento della divisa;

– infligge alla società HERMES LAZZARO l’ammenda di € 80,00 per aver i propri giocatori e sostenitori dato vita ad una rissa in campo con giocatori e sostenitori avversari;

– infligge altresì alla società HERMES LAZZARO la squalifica del campo per 1 (uno) giornata di gara;

– infligge alla società EDILFERR CITTANOVA l’ammenda di € 80,00 per aver i propri giocatori e sostenitori dato vita ad una rissa con giocatori e sostenitori della società avversaria;

– infligge, visto l’art. 17 comma 1 e 2 del C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le squadre con il risultato di 0 – 6 perché ritenute entrambe responsabili dei fatti accaduti in campo.
Assume separatamente gli altri provvedimenti

Scritto da: Redazione