Gara del 15/ 3/2014 VIRTUS CALCIO A 5 – BARCOLLANDO CALCIO A 5
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo con il quale la società Barcollando Calcio a 5 ha chiesto sia inflitta alla società Virtus Calcio a 5 la punizione sportiva della perdita della gara Virtus Calcio a 5 – Barcollando Calcio a 5, con il punteggio di 0-6 per avere la società Virtus Calcio a 5 nella predetta gara utilizzato in posizione irregolare il calciatore La Rosa Dario nato il 30.07.1990, non risultando lo stesso tesserato;
Gara del 15/ 3/2014 VIRTUS CALCIO A 5 – BARCOLLANDO CALCIO A 5
Constatato:
– che dagli atti pervenuti dall’ufficio Tesseramento risulta in modo inequivoco che alla data della disputa della gara (15.03.2014) il calciatore La Rosa Dario nato il 30.07.1990 risulta svincolato;
– che pertanto il predetto calciatore non essendo regolarmente tesserato non aveva titolo a prendere parte alla predetta gara; visti gli articoli 29 comma 8 lettera b) e 17 comma 5 lettera a) del C.G.S e il C.U. 98/A (Abbr. Termini)
Delibera
1) in accoglimento del reclamo irroga alla società VIRTUS CALCIO A 5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6;
2) infliggere alla società VIRTUS CALCIO A 5 l’ammenda di € 100,00;
3) inibire il dirigente CHINDAMO Salvatore, società Virtus Calcio a 5, fino al 18/04/2014;
4) accreditare sul conto della società Barcollando Calcio a 5 la tassa reclamo versata.