Di seguito le motivazioni del G.S.
Gara del 4/10/2014 FIVE SOCCER CATANZARO – BARCOLLANDO CALCIO A
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società Barcollando con il quale veniva asserita la violazione dell’articolo 34 comma 3 delle N.O.I.F. per la posizione irregolare dei calciatori Pallone Mattia nato il 20.12.1998 e Comito Gianluca nato il 01.12.1998 tesserati con la società Five Soccer Catanzaro e conseguentemente veniva chiesta la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della società Five Soccer Catanzaro; rilevato che quanto assunto dalla società reclamante trova adeguato riscontro negli atti ufficiali, ai sensi delle norme federali, tenuto conto che i calciatori Pallone Mattia e Comito Gianluca non sono regolarmente autorizzati ai sensi dell’articolo 34 comma 3 delle N.O.I.F. ; visti gli artt.1 comma1, 3 commi 1,4 , 17,comma 1, 5 lett.c), 18 comma 1 lettera g) e comma 2, art. 19 del C.G.S.;
delibera
1. infliggere alla società FIVE SOCCER CATANZARO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6;
2. inibire il dirigente accompagnatore della società Five Soccer Catanzaro Sig.ALOI Salvatore fino al 22.10.2014;
3. squalificare i calciatori PALLONE Mattia nato il 20.12.1998 e COMITO Gianluca nato il 01.12.1998 della società Five Soccer Catanzaro per UNA giornata;
4. infliggere alla società FIVE SOCCER CATANZARO la sanzione pecuniaria di € 100,00;
5. accreditare sul conto della società Barcollando la relativa tassa versata.
DELIBERE COPPA ITALIA 08/10/2014
Gara del 8/10/2014 BARCOLLANDO CALCIO A 5 – FIVE SOCCER CATANZARO
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società Barcollando con il quale veniva asserita la violazione dell’articolo 34 comma 3 delle N.O.I.F. per la posizione irregolare dei calciatori Pallone Mattia nato il 20.12.1998 tesserato con la società Five Soccer Catanzaro e conseguentemente veniva chiesta la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della società Five Soccer Catanzaro; rilevato che quanto assunto dalla società reclamante trova adeguato riscontro negli atti ufficiali, ai sensi delle norme federali, tenuto conto che il calciatore Pallone Mattia non è regolarmente autorizzato ai sensi dell’articolo 34 comma 3 delle N.O.I.F.; visti gli artt.1 comma1,3 comma 1,4 ,17, comma1, 5 lett. c),18 comma 1 lettera g) e comma 2, art. 19 del C.G.S.;
delibera
1. infliggere alla società FIVE SOCCER CATANZARO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
2. squalificare il dirigente accompagnatore della società Five Soccer Catanzaro Sig. ALOI Salvatore fino al 29.10.2014;
3. squalificare il calciatore PALLONE Mattia nato il 20.12.1998 della società Five Soccer Catanzaro per UNA giornata;
4. infliggere alla società FIVE SOCCER CATANZARO la sanzione pecuniaria di € 100,00;
5. accreditare sul conto della società Barcollando la relativa tassa versata
Scritto da: Comunicato stampa