di Davide Costante – Il giudice sportivo ha respinto il ricorso del Catanzaro presentato dopo la gara con il Sammichele. Ecco le motivazioni:
Il Giudice Sportivo, In merito al reclamo riferito in oggetto, rileva preliminarmente che la doglianza è stata inoltrata dalla Società ricorrente senza osservare la specifica procedura dei termini abbreviati prevista dal C.U. N. 206/A FIGC del 27/11/2015. Infatti, trattandosi della quart’ultima giornata del girone di ritorno, la disposizione di cui sopra stabilisce che “ gli eventuali reclami prodotti a norma dell’Art. 29, comma 8, lett. B del C.G.S. dovranno essere proposti dalla Società interessata, in uno con la prova di ricezione dell’atto da parte della società contro interessata e pervenire al giudice sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello dell’effettuazione della gara, esclusi i festivi. Orbene, poiché l’incontro di che trattasi si è disputato sabato 5 marzo, il gravame in narrativa avrebbe dovuto essere prodotto entro le ore 12:00 di lunedì 7 marzo. Dagli atti invece risulta che il ricorso è stato preannunciato alle ore 12:42 del 7 marzo e che le relative deduzioni sono state trasmesse in pari data a mezzo raccomandata. Tenuto conto quindi della perentorietà dei termini su indicati, a scioglimento della riserva di cui al C.U. 597 del 16.03 u.s. si decide:
a) Di dichiarare il reclamo inammissibile, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al temine dell’incontro: Catanzaro C5 Stefano Gallo – Polisportiva Sammichele 2 – 8
b) La tassa di reclamo viene addebitata.
Scritto da: Davide Costante