Comunicato Ufficiale n° 74 del 5 Dicembre 2018
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di:
-DE DOMENICO LETTERIO, dirigente della ASD Futsal Polistena C5, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 7, comma 7 (Illecito sportivo ed obbligo di denuncia), e 15 (Violazione della clausola compromissoria), del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 30 (Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria), comma 4, dello Statuto Federale; PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di:
-FUOCO GIUSEPPE, presidente della ASD Cosenza C5, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 7, commi 1 e 2 (Illecito sportivo ed obbligo di denuncia), del Codice di Giustizia Sportiva;
-DAVID ETTORE, dirigente della ASD Cosenza C5, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 7, commi 1 e 2 (Illecito sportivo ed obbligo di denuncia), del Codice di Giustizia Sportiva;
-ASD FUTSAL POLISTENA C5 (matricola 934934), ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio dirigente De Domenico Letterio;
-ASD CITTA’ DI COSENZA C5 (matricola 935029), ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio presidente Giuseppe Fuoco ed al proprio dirigente David Ettore. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. Prot.2420/1324 pfi 17-18/CS/SDS del 12/09/2018.
IL DEFERIMENTO
Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1324 pfi 17-18, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito ad un presunto illecito sportivo, relativo alla gara Futsal Polistena C5 – Città di Cosenza del 7.04.2018, nonché eventuale violazione della clausola compromissoria da parte di De Domenico Letterio, Presidente della Soc. Futsal Polistena C5”, Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 29/05/2018 al n. 1324 pfi17-18;
rilevato che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto erano stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appariva assumere particolare valenza dimostrativa:
1) Copia lettera d’incarico Proc. 1324 pfi17-18 Prot. 12538/1324pfi17-18/CS/sds del 29 maggio 2018; 2) Copia della Raccomandata, del 20 aprile 2018, del Comitato Regionale Calabria alla Procura Federale; 3) Copia comunicato stampa di Fuoco Giuseppe, presidente Città di Cosenza C5 su CalabriaFutsal.it dell’11.04.2018;
4) Copia articolo della “Gazzetta del Sud” del 13.04.2018 del Dirigente De Domenico Letterio del Futsal Polistena C5;
5) Copia Querela al Procuratore della Repubblica da parte di De Domenico Letterio;
6) Copia Rapporto di gara “Futsal Polistena C5 – Città di Cosenza C5” del 7.04.2018;
7) Stralcio C.U. n. 153 del 12 aprile 2018;
8) Copia Foglio di censimento S.S. 2017/20128 della “A.S. Futsal Polistena C5”;
9) Copia Foglio di censimento S.S. 2017/20128 della “A.S. Città di Cosenza C5”;
10) Verbale audizione del 6 luglio 2018 di DE DOMENICO Letterio;
11) Verbale audizione del 6 luglio 2018 di CORDIANO Marcello;
12) Verbale audizione del 9 luglio 2018 di FUOCO Giuseppe;
13) Verbale audizione del 16 luglio 2018 di DAVID Ettore;
14) Copia C.U. n. 146 del 29 marzo 2018.
Premesso che dagli atti di indagine raccolti è emerso che in data 30/03/2018, presso il Bar Crystal di Rosarno, De Domenico Letterio, dirigente della Futsal Polistena, veniva invitato da un soggetto non identificato ad incontrare Fuoco Giuseppe e David Ettore, presidente e dirigente della Cosenza C5, i quali proponevano al De Domenico di far vincere la società Città di Cosenza nella gara “Futsal Polistena-Città di Cosenza” valida per il campionato di Calcio a 5 serie C, che si sarebbe disputata il 07/04/2018 successivo, impegnandosi a schierare il calciatore Naccarato Carmine, squalificato, in modo da far annullare detta vittoria nel solo caso risultasse superflua in relazione all’antagonista società Polisportivo Traforo, pure impegnata la stessa giornata di campionato. Il De Domenico rifiutava tale proposta, non denunciando però quanto accaduto ai competenti organi federali, e, successivamente alla gara ed al comunicato stampa in cui veniva accusato dal Fuoco di averlo minacciato fra il primo e secondo tempo, sporgeva denuncia nei suoi confronti per il reato di diffamazione senza aver preventivamente richiesto alcuna autorizzazione federale; ritenuto, pertanto, che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati apparivano emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai seguenti soggetti:
1. DE DOMENICO LETTERIO, dirigente della ASD Futsal Polistena C5, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 7, comma 7 (Illecito sportivo ed obbligo di denuncia), e 15 (Violazione della clausola compromissoria), del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 30 (Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria), comma 4, dello Statuto Federale, per non aver informato la Procura Federale della FIGC, pur essendo venuto a conoscenza già a far data del 30/03/2018, di un tentativo di illecito sportivo per la gara “Futsal Polistena-Città di Cosenza” che si sarebbe disputata il 07/04/2018, valevole per il campionato di calcio a 5 di serie C 2017/2018, e per non aver richiesto la preventiva autorizzazione ai competenti organi federali prima del ricorso alla giurisdizione statale penale consistito nella proposizione della querela in data 12/04/2018 nei confronti di Fuoco Giuseppe, presidente della società Cosenza C5, per le dichiarazioni asseritamente diffamatorie da questo rilasciate agli organi di stampa all’indomani della gara Futsal Polistena-Città di Cosenza del 07/04/2018;
2. FUOCO GIUSEPPE, presidente della ASD Cosenza C5, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 7, commi 1 e 2 (Illecito sportivo ed obbligo di denuncia), del Codice di Giustizia Sportiva, per aver in data 30/03/2018, presso il Bar Crystal di Rosarno, insieme al dirigente David Ettore ed altro soggetto non identificato, proposto a De Domenico Letterio, dirigente della società Futsal Polistena C5 di alterare lo svolgimento ed il risultato della gara: “Futsal Polistena-Città di Cosenza” che si sarebbe disputata il 07/04/2018, valevole per il campionato di calcio a 5 di serie C 2017/2018, facendo vincere la propria compagine, e per aver riferito agli organi di stampa, dopo la gara in questione, la circostanza non veritiera di essere stato minacciato dal De Domenico Letterio fra il primo e secondo tempo;
3. DAVID ETTORE, dirigente della ASD Cosenza C5, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 7, commi 1 e 2 (Illecito sportivo ed obbligo di denuncia), del Codice di Giustizia Sportiva, per aver in data 30/03/2018, presso il Bar Crystal di Rosarno, insieme al presidente del Città di Cosenza Fuoco Giuseppe ed altro soggetto non identificato, al De Domenico Letterio, dirigente della società Futsal Polistena C5 di alterare lo svolgimento ed il risultato della gara: “Futsal Polistena-Città di Cosenza” che si sarebbe disputata il 07/04/2018, valevole per il campionato di calcio a 5 di serie C 2017/2018, facendo vincere la propria compagine;
ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., della società ASD Futsal Polistena C5, per le violazioni addebitate al proprio dirigente De Domenico Letterio, e diretta e oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, della società ASD Città di Cosenza C5, per le violazioni addebitate al proprio presidente Fuoco Giuseppe e dirigente David Ettore;
vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata e regolarmente ricevuta dai destinatari, e letta la memoria difensiva presentata dall’avv. Eugenio Caruso per gli incolpati Fuoco Giuseppe e David Ettore, dalla quale non emergono elementi sufficienti a scardinare l’impianto accusatorio;
visti gli artt. 32 ter, comma 4, del C.G.S.;
vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Leonardo Cotugno;
HANNO DEFERITO
al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale LND Calabria:
1. DE DOMENICO LETTERIO, dirigente della ASD Futsal Polistena C5, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 7, comma 7 (Illecito sportivo ed obbligo di denuncia), e 15 (Violazione della clausola compromissoria), del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 30 (Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria), comma 4, dello Statuto Federale, per non aver informato la Procura Federale della FIGC, pur essendo venuto a conoscenza già a far data del 30/03/2018, di un tentativo di illecito sportivo per la gara “Futsal Polistena-Città di Cosenza” che si sarebbe disputata il 07/04/2018, valevole per il campionato di calcio a 5 di serie C 2017/2018, e per non aver richiesto la preventiva autorizzazione ai competenti organi federali prima del ricorso alla giurisdizione statale penale consistito nella proposizione della querela in data 12/04/2018 nei confronti di Fuoco Giuseppe, presidente della società Cosenza C5, per le dichiarazioni asseritamente diffamatorie da questo rilasciate agli organi di stampa all’indomani della gara Futsal Polistena-Città di Cosenza del 07/04/2018;
2. FUOCO GIUSEPPE, presidente della ASD Cosenza C5, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 7, commi 1 e 2 (Illecito sportivo ed obbligo di denuncia), del Codice di Giustizia Sportiva, per aver in data 30/03/2018, presso il Bar Crystal di Rosarno, insieme al dirigente David Ettore ed altro soggetto non identificato, proposto al De Domenico Letterio, dirigente della società Futsal Polistena C5 di alterare lo svolgimento ed il risultato della gara: “Futsal Polistena-Città di Cosenza” che si sarebbe disputata il 07/04/2018, valevole per il campionato di calcio a 5 di serie C 2017/2018, facendo vincere la propria compagine, e per aver riferito agli organi di stampa, dopo la gara in questione, la circostanza non veritiera di essere stato minacciato dal De Domenico Letterio fra il primo e secondo tempo;
3. DAVID ETTORE, dirigente della ASD Cosenza C5, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 7, commi 1 e 2 (Illecito sportivo ed obbligo di denuncia), del Codice di Giustizia Sportiva, per aver in data 30/03/2018, presso il Bar Crystal di Rosarno, insieme al presidente del Città di Cosenza Fuoco Giuseppe ed altro soggetto non identificato, al De Domenico Letterio, dirigente della soc. Futsal Polistena C5 di alterare lo svolgimento ed il risultato della gara: “Futsal Polistena-Città di Cosenza” che si sarebbe disputata il 07/04/2018, valevole per il campionato di calcio a 5 di serie C 2017/2018, facendo vincere la propria compagine;
4. ASD FUTSAL POLISTENA C5 (matricola 934934), ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio dirigente De Domenico Letterio;
5. ASD CITTA’ DI COSENZA C5 (matricola 935029), ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio presidente Giuseppe Fuoco ed al proprio dirigente David Ettore.
IL DIBATTIMENTO
Alla seduta del 19.11.2018 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco nonché l’Avv. Ernesto Granieri, in sostituzione dell’Avv. Eugenio Caruso, nell’interesse della ASD Città di Cosenza C5 e dei signori Fuoco Giuseppe e David Ettore, non presenti. Nessun altro compariva per i deferiti.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento, rimarcando la particolare valenza probatoria della dichiarazione auto ed etero accusatoria del dirigente del Polistena Letterio De Domenico da cui ha preso le mosse il procedimento che occupa, e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie:
– per DE DOMENICO LETTERIO, dirigente della ASD Futsal Polistena C5, l’inibizione di 14 mesi e 700,00 € di ammenda;
– per FUOCO GIUSEPPE, presidente della ASD Città Cosenza C5, l’inibizione di anni 4 e €10.000,00 di ammenda;
– per DAVID ETTORE, dirigente della ASD Città Cosenza C5 l’inibizione di anni 4 e 10.000,00 € di ammenda;
– per l’ASD FUTSAL POLISTENA C5 (matricola 934934), la penalizzazione di quattro punti (3 per la violazione della clausola compromissoria ed 1 per l’omessa denuncia) e 700,00 € di ammenda;
– per l’ASD CITTA’ DI COSENZA C5 (matricola 935029), retrocessione all’ultimo posto o esclusione dal campionato in corso.
Il Rappresentante della Procura Federale depositava in atti precedenti giurisprudenziali in materia di illecito sportivo. Il Collegio preso atto della richiesta dell’Avvocato Granieri dava facoltà allo stesso di leggere il contenuto della documentazione in esame. L’Avvocato Ernesto Granieri, quindi, si riportava alla memoria difensiva trasmessa alla Procura Federale e presente in atti, negando in particolare la sussistenza di qualsivoglia elemento di prova in merito all’incontro incriminato efocalizzando l’attenzione sull’assenza del De Domenico all’odierno dibattimento che a suo dire confermerebbe l’infondatezza delle accuse. Il Legale del Fuoco, del David e dell’ASD Città di Cosenza C5, chiedeva pertanto il totale proscioglimento delle parti assistite ed in subordine l’applicazione di pene minime.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In via generale, va precisato che, contrariamente al sistema penalistico, in cui vige il principio della presunzione di non colpevolezza, in forza del quale l’imputato può essere condannato soltanto in presenza di prove dimostrative della commissione del reato oltre ogni ragionevole dubbio, il giudizio disciplinare sportivo, ai fini della dimostrazione della colpevolezza soggiace a un sistema probatorio notevolmente ridotto. Non si tratta di un’inversione dell’onere della prova, ma, piuttosto, di un sistema attenuato dell’onere probatorio, nel senso che a carico della Procura Federale non incombe l’onere di una rigorosa dimostrazione probatoria. Sicché, nel procedimento disciplinare sportivo, ricade sull’incolpato, da una parte, l’onere di confutare l’evidenza del contestato illecito e, dall’altra, l’onere di offrire una ricostruzione dei fatti alternativa ai capi d’accusa, dettagliata, coerente e credibile. Tuttavia, le legittime limitazioni del sistema probatorio non escludono che il sistema sia assoggettato ai principi fondamentali propri dell’ordinamento giuridico generale. In sintesi, ai fini dell’accertamento della violazione disciplinare sportiva e della conseguente affermazione della responsabilità, non necessita la certezza assoluta della commissione dell’illecito (e, tanto meno, il superamento del principio di ogni ragionevole dubbio), essendo sufficiente un grado inferiore di certezza, ragionevole, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. Ragionevole certezza che a parere di questo collegio è stata raggiunta nel presente procedimento. Si ritiene difatti che gli elementi probatori raccolti siano sufficienti ad integrare gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. In particolare il contributo, correttamente definito auto ed etero accusatorio, offerto dal De Domenico, si qualifica per l’assoluta credibilità della narrazione, scevra da vizi logici e arricchita da una serie di elementi che rendono l’illecito provato, anche nell’idoneità a raggiungere lo scopo fraudolento, attraverso un’articolata costruzione del pactum sceleris proposto. In particolare appare opportuno rilevare il puntuale riferimento alla possibilità offerta all’ASD Futsal Polistena C5, nel caso in cui la vittoria del Polisportivo Traforo avesse reso inutile il successo dell’ASD Città di Cosenza C5, di poter “riacquisire“ un risultato favorevole a mezzo del ricorso avverso la posizione irregolare del calciatore avversario Naccarato, fatto giocare seppur squalificato proprio nella prospettiva di una tale ”esigenza”. L’illecito in esame si connota per una particolare gravità in quanto posto in essere con il contributo del Presidente della ASD Città di Cosenza C5 che ha generato, in virtù del rapporto di immedesimazione organica esistente tra rappresentante e rappresentato, la responsabilità diretta della stessa società. Appare, in conclusione, riconosciuta la responsabilità dei deferiti De Domenico Letterio, dirigente della ASD Futsal Polistena C5, nonché Fuoco Giuseppe e David Ettore, rispettivamente presidente e dirigente della ASD Citta’ di Cosenza C5, per quanto loro imputato ai sensi dell’art. 7 C.G.S. e dell’art. 1 bis C.G.S.; la responsabilità, inoltre, a titolo di responsabilità oggettiva, della ASD Futsal Polistena C5, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio dirigente De Domenico Letterio e della ASD Città Di Cosenza C5, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio presidente Giuseppe Fuoco ed al proprio dirigente David Ettore. Venendo alla contestata violazione al dirigente della ASD Futsal Polistena C5, Letterio De Domenico, dell’articolo 30 dello Statuto, per aver disatteso il vincolo di giustizia sportiva sporgendo denuncia/querela davanti alla Procura della Repubblica nei confronti del Presidente della ASD Città di Cosenza C5, per il reato di diffamazione è da dirsi che il vincolo in questione rappresenta l’obbligo di ogni tesserato di accettare diritti e doveri che scaturiscono – al momento del tesseramento/affiliazione – dalla sottoscrizione della cosiddetta clausola compromissoria, compreso l’impegno di rivolgersi per la risoluzione delle controversie nascenti dall’attività sportiva solo ed esclusivamente agli organi federali competenti fatta salva la facoltà di chiedere alla Federazione la preventiva autorizzazione ad adire – in deroga – per gravi ragioni di opportunità, la giurisdizione statale.
La Corte Federale d’Appello di recente (vedi comunicato ufficiale n° 001/CFA 2017/2018 del 3.7.2017, testi delle decisioni relative al comunicato ufficiale n° 055/CFA del 21.10.2016), ha chiarito come il divieto ad adire il giudice ordinario, non si pone in termini di assolutezza tant’è che lo stesso può essere eliso dalla concessione dell’autorizzazione. La stessa normativa statale (d.l. 220/2003 convertito in legge 280/2003) prevede che l’autonomia dell’ordinamento sportivo sia derogabile in quanto sotto ordinata all’ordinamento statale solo nei casi in cui le situazioni giuridiche suddette abbiano rilievo per quest’ultimo. Con espresso riferimento ai rapporti intersoggettivi regolati dal diritto penale il legislatore statale ha introdotto una sorta di distinzione basata sul coefficiente di interesse che alcune situazioni rivestono per l’ordinamento ordinario, situazioni che, contraddistinte da limitato potenziale di pericolosità o provocanti un minore allarme sociale, non determinano un suo diretto intervento. Trattasi chiaramente della ripartizione fra reati perseguibili d’ufficio ovvero a querela di parte, trattandosi, in tale seconda ipotesi, di quei casi in cui lo Stato delega all’eventuale iniziativa del cittadino l’attivazione dell’organo a ciò deputato, cioè il P.M. Nel caso che occupa – riconducibile alla fattispecie della diffamazione a mezzo stampa per il perseguimento della quale il De Domenico ha investito il Procuratore della Repubblica – deve affermarsi la prevalenza dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, l’applicazione del vincolo sportivo e consequenzialmente la violazione della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale irroga:
-al sig. DE DOMENICO LETTERIO, dirigente della ASD Futsal Polistena C5, l’inibizione di 12 (dodici) mesi e € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda;
-al sig. FUOCO GIUSEPPE, presidente dell’ASD Città Cosenza C5, l’inibizione di anni 4 (quattro) e € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda; -al sig. DAVID ETTORE, dirigente della ASD Città di Cosenza C5, l’inibizione di anni 4 (quattro) e € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda;
-alla ASD FUTSAL POLISTENA C5 (matricola 934934) la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2018/2019 nel campionato di competenza e € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda;
-alla ASD CITTA’ DI COSENZA C5 (matricola 935029) la retrocessione all’ultimo posto nel campionato in corso.
Scritto da: www.crcalabria.it