Elettromega e Città di Fuscaldo punite dal giudice sportivo

 

Macri Marco presidente ElettromegaGara del 15/ 2/2014 BARCOLLANDO CALCIO A 5 – ELETTROMEGA POLISTEN C5
– letto il reclamo con il quale la società Barcollando Calcio a 5 chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 per avere nelle fila di quest’ultima partecipato il giocatore Zito Domenico nato il 23.04.1983 non avente titolo a partecipare alla gara stessa perché non tesserato;
– tenuto conto delle controdeduzioni della società Elettromega Polistena C5;
– accertato che quanto affermato dalla reclamante trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il giocatore Zito Domenico nato il 23.04.1983, non aveva titolo a prendere legittimamente parte all’incontro perché risulta svincolato dal 16 luglio 2012 e successivamente tesserato in data 21/02/2014;
visti gli artt.17 comma 5 lettera c) e 19 del C.G.S.
delibera
1. infliggere alla società ELETTROMEGA POLISTENA C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6;
2. inibire il dirigente accompagnatore del Elettromega Polistena C5 il sig. BORGESE Giuseppe fino al 26/03/2014;
3. Infliggere alla società ELETTROMEGA POLISTENA C5 l’ammenda di € 100.00;
4. accreditare sul conto della società Barcollando la tassa reclamo versata.

Gara del 18/ 2/2014 ELETTROMEGA POLISTENA C5 – CITTA DI VIBO VALENTIA C5
– letto il reclamo con il quale la società Città di Vibo Valentia C5 chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 per avere nelle fila di quest’ultima partecipato il giocatore Zito Domenico nato il 23.04.1983 non avente titolo a partecipare alla gara stessa perché non tesserato;
– tenuto conto delle controdeduzioni della società Elettromega Polistena C5;
– accertato che quanto affermato dalla reclamante trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il giocatore Zito Domenico nato il 23.04.1983, non aveva titolo a prendere legittimamente parte all’incontro perché risulta svincolato dal 16 luglio 2012 e successivamente tesserato in data 21/02/2014;
visti gli artt.17 comma 5 lettera c) e 19 del C.G.S.
delibera
 1. infliggere alla società ELETTROMEGA POLISTENA C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6;
2. inibire il presidente della società Elettromega Polistena C5 il sig. MACRI Marco fino al 26/03/2014 per responsabilità oggettiva,
dall’avere consentito che persona non tesserata firmasse la distinta di gara nella qualità di ”dirigente accompagnatore di gara”;
3. Infliggere alla società ELETTROMEGA POLISTENA C5 l’ammenda di € 100.00;
4. accreditare sul conto della società Città di Vibo Valentia C5 la tassa reclamo versata;

CITTA DI FUSCALDOGara del 1/ 3/2014 CITTA DI FUSCALDO – SURDO C5
Lette le controdeduzioni trasmesse dalla società Città di Fuscaldo in data 08.03.2014; rilevato che effettivamente risulta che la società ASD Città di Fuscaldo ha utilizzato nella gara in epigrafe il calciatore quindicenne Esposito Matteo, nato il 13.03.1998 non autorizzato ai sensi dell’articolo 34, 3º comma, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
visti gli artt. 17, comma 5 lett. c), 18 e 19 del C.G.S.;
delibera
1) infliggere alla società ASD CITTÀ DI FUSCALDO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6;
2) infliggere alla società ASD CITTÀ DI FUSCALDO l’ammenda di € 100.00
3) infliggere al presidente LETA Carmine l’inibizione fino al 26.03.2014 per responsabilità oggettiva;
4) dispone accreditarsi la tassa sul conto della società Surdo C5.

Scritto da: Redazione