DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 21/ 9/2019 CITTA DI COSENZA C5 – BOVALINO CALCIO A CINQUE
Ricorso Società Città di Cosenza C5
Esaminato il gravame in oggetto formulato correttamente secondo la procedura dei termini abbreviati prescritta dal C.U. FIGC N° 78 del 12/09/2019, rileva: Con il ricorso di che trattasi la reclamante chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.10 comma 6 lettera A del CGS per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore Federico Bruno in posizione irregolare in quanto squalificato. Sostiene la ricorrente che il predetto atleta nella scorsa stagione sportiva nel corso del triangolare di Coppa Italia della regione Calabria 2018/2019 venne squalificato per una gara in recidiva in ammonizione come da C.U. N° 33 del 27/09/2018 emanato dal Comitato Regionale Calabria. Essendo stata eliminata la squadra d’appartenenza, detta sanzione, conformemente al dettato del combinato disposto dagli art. 19 comma 4 e 21 comma 6 del CGS andava scontata nella prima gara di Coppa Italia della Stagione Successiva. Tale adempimento non è stato rispettato in quanto dall’esame della distinta dei calciatori del Bovalino presentata all’arbitro, il nominativo di che trattasi ha preso parte al’incontro in posizione irregolare.
PQM
Si decide:
a) di accogliere il ricorso comminando alla Società Bovalino la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.
b) La tassa di reclamo non è dovuta.
Scritto da: Comunicato Stampa