Bovalino-Pietrafitta, le decisioni del Giudice Sportivo. Stangata Marsico

Ecco le decisioni del giudice sportivo in merito alla gara Bovalino – Pietrafitta. Squalifica fino al 2016 per Marsico della Roglianese

FIGGGara del 8/ 2/2014 BOVALINO CALCIO A CINQUE – FUTSAL PIETRAFITTA
– che prima dell’inizio della gara alcuni tifosi del Bovalino Calcio a 5 insultavano, al loro arrivo, i giocatori della squadra avversaria con parole ingiuriose;
– che una volta effettuato il saluto iniziale prima dell’inizio dell’incontro l’arbitro si avvicinava alla panchina del Futsal Pietrafitta e notava che il calciatore Scrivano Paolo, n. 1 della stessa società Futsal Pietrafitta accusava improvvisamente forti giramenti di testa ;
– che il Commissario di campo riferisce che dai propri accertamenti avrebbe rilevato che un calciatore del Bovalino Calcio a 5 avrebbe colpito con uno schiaffo il portiere del Futsal Pietrafitta il quale, immediatamente portato negli spogliatoi, veniva visitato dai medici del 118 e quindi portato in ospedale per gli approfondimenti medici necessari;
– che il calciatore Scrivano Paolo n. 1 della società Futsal Pietrafitta non prendeva parte alla gara per l’aggressione subita;
– che nel frattempo la gara aveva inizio e si concludeva senza ulteriori conseguenze;
– che il Commissario di campo al termine della gara, non avendo assistito di persona all’episodio dello schiaffo, svolgeva delle indagini ed accertava che l’autore dello schiaffo al portiere del Futsal Pietrafitta Scrivano Paolo era stato il n.6 del Bovalino calcio a 5 Avarello Francesco;
– che dopo la gara il Commissario di campo si recava presso la struttura ospedaliera di Locri dove verificava la presenza del portiere del Futsal Pietrafitta, accompagnato da due propri dirigenti, che veniva sottoposto a TAC ;
rilevato che , ai sensi dell’art. 17 comma 1, la società ritenuta responsabile anche oggettivamente di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione è punita con la punizione sportiva della perdita della gara. Ai sensi dello stesso art. 17 qualora si verifichino fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi al recinto di gioco o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico della società, non si applica la punizione sportiva della perdita della gara ma la penalizzazione dei punti in classifica in misura almeno pari a quelli conseguiti. Come da comprovata giurisprudenza della CAF anche i calciatori, finché non vengono impiegati in campo, devono
assimilarsi agli accompagnatori o sostenitori della società. rilevato che, pertanto, ritenuta la oggettiva e inconfutabile responsabilità della società Bovalino Calcio a 5 , la sanzione applicabile al caso di specie è quella di togliere alla predetta società i punti conseguiti in siffatto modo;
visto l’art. 17 comma 1 e 18 del CGS
delibera
1. infliggere alla società BOVALINO CALCIO A 5 la penalizzazione di TRE punti in classifica in misura pari a quelli conseguiti al
termine della gara;
2. infliggere al calciatore AVARELLO Francesco della società Bovalino Calcio a 5 la squalifica fino al 12 GIUGNO 2014;
3. infliggere alla società BOVALINO CALCIO A 5 l’ammenda di € 100,00 per il comportamento offensivo tenuto da alcuni propri
sostenitori nei confronti dei componenti della squadra avversaria al loro arrivo al campo;
4. omologare il risultato della gara BOVALINO CALCIO A 5 – FUTSAL PIETRAFITTA = 6 – 2

Squalificato anche Marsico della Roglianese: SQUALIFICA FINO AL 12/12/2016

Per avere tenuto durante la gara un comportamento offensivo e gravemente minaccioso nei confronti dell’arbitro puntandogli un dito
al volto e, dopo l’espulsione per tale comportamento, avere aggredito l’arbitro pestandogli entrambi i piedi , non permettendogli di retrocedere e continuando a proferire insulti e minacce, aver tentato di colpirlo con una mano non riuscendovi poichè l’arbitro, essendosi liberato i piedi, indietreggiava e schivava il colpo. Per avere poi colpito con forza con le mani quelle dell’arbitro procurandogli una ferita lacero contusa alle dita e facendogli cadere per terra i cartellini ed il taccuino che strappava in più pezzi continuando nel comportamento a rivolgergli frasi ingiuriose. per avere a fine gara sul terreno di gioco continuato nel comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro e aver tentato di aggredirlo non riuscendovi per l’intervento del proprio allenatore dei propri compagni di squadra .
Per avere ancora a fine gara negli spogliatoi reiterato il suo comportamento offensivo e gravemente minaccioso nei confronti dell’arbitro tentando di aprire la porta del suo spogliatoio e, non riuscendovi, averla presa a pugni e lanciato all’interno di esso , attraverso la parte vuota in alto della parete divisoria due pezzi di taccuino arbitrale e una bottiglietta di plastica da mezzo litro piena d’acqua che l’arbitro riusciva a schivare.

Scritto da: Redazione