Queste le decisioni del giudice sportivo. Futsal Cosenza escluso dal campionato, due giornate a Romano, una a Cristian Santise
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società FUTSAL COSENZA C5;
Gara del 22/ 3/2014 ZEFHIR MEGA FIVE – FUTSAL COSENZA C5 visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 del C.G.S.
DELIBERA
1-infliggere alla società FUTSAL COSENZA C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6;
2-infliggere alla società FUTSAL COSENZA C5 l’ammenda di € 1.500,00 per seconda rinuncia;
3-escludere la società FUTSAL COSENZA C5 dal prosieguo del campionato.
Squalifiche per due gare effettive a Biagio Romano, una giornata a Cristian Santise, fino al 30/04/2014 a Carlo Le Pera per entrata abusiva in campo durante la gara.(già inibito fino al 09.04.2014).
Questa la delibera sulla gara Virtus – Barcollando
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo con il quale la società Barcollando Calcio a 5 ha chiesto sia inflitta alla società Virtus Calcio a 5 la punizione sportiva della perdita della gara Virtus Calcio a 5 – Barcollando Calcio a 5, con il punteggio di 0-6 per avere la società Virtus Calcio a 5 nella predetta gara utilizzato in posizione irregolare il calciatore La Rosa Dario nato il 30.07.1990, non risultando lo stesso tesserato;
Gara del 15/ 3/2014 VIRTUS CALCIO A 5 – BARCOLLANDO CALCIO A 5
Constatato:
– che dagli atti pervenuti dall’ufficio Tesseramento risulta in modo inequivoco che alla data della disputa della gara (15.03.2014) il calciatore La Rosa Dario nato il 30.07.1990 risulta svincolato;
– che pertanto il predetto calciatore non essendo regolarmente tesserato non aveva titolo a prendere parte alla predetta gara; visti gli articoli 29 comma 8 lettera b) e 17 comma 5 lettera a) del C.G.S e il C.U. 98/A (Abbr. Termini)
Delibera
1) in accoglimento del reclamo irroga alla società VIRTUS CALCIO A 5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6;
2) infliggere alla società VIRTUS CALCIO A 5 l’ammenda di € 100,00;
3) inibire il dirigente CHINDAMO Salvatore, società Virtus Calcio a 5, fino al 18/04/2014;
4) accreditare sul conto della società Barcollando Calcio a 5 la tassa reclamo versata.