di Giuseppe Praticò – Ecco le decisioni el giudice sportivo in merito alla gara vinta dal Catanzaro sul Salinis con il risultato di 5-4.
AMMENDA Euro 1000,00 CATANZARO C5 STEFANO GALLO 79
Perchè l’allenatore della società,allontanato nel corso dell’incontro, per la parte residuale dello stesso dagli spalti impartiva disposizioni ai propri calciatori. Perché il massaggiatore della società espulso nel corso
dell’incontro dagli spalti per la parte residuale dello stesso rivolgeva agli arbitri ingiurie minacce. Perchè propri sostenitori per tutta la durata dell’incontro rivolgevano corali ingiurie agli arbitri ed ai calciatori
della società avversaria .Nel corso del secondo tempo i medesimi sostenitoridavano vita ad un tafferuglio con la tifoseria ospite, che costringeva la terna arbitrale a sospendere la gara per circa 2 minuti (R.A. – R.C.D.C.).
Euro 500,00 SALINIS
Perchè propri sostenitori in campo avverso per tutta la durata dell’incontro rivolgevano agli arbitri corali ingiurie. Nel corso del secondo tempo i medesimi sostenitori davano vita ad un tafferuglio con la tifoseria della società ospitante,che costringeva la terna arbitrale a sospendere la gara per circa 2 minuti (R.A. – R.C.D.C.).
SQUALIFICA FINO AL 31/03/2015 RIILLO ANTONIO (CATANZAROC5STEFANOGALLO79)
Perchè a gioco fermo a seguito di ingiurie ricevute da un calciatore avversario, penetrava sul terreno di gioco colpendolo con un violentocalcio al petto . Alla notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva al
direttore di gara frasi offensive e minacciose che reiterava dagli spalti per la parte residuale dell’incontro.
SQUALIFICA PER DUE GARE LOMBARDO ANDREA (CATANZAROC5STEFANOGALLO79)
Per proteste nei confronti del direttore di gara, allontanato. Dagli spalti per la parte residuale dell’incontro impartiva disposizioni ai propri calciatori.
SQUALIFICA PER TRE GARE
RICHICHI ANTONIO (CATANZAROC5STEFANOGALLO79)
Per atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 19 comma 2 bis (lett. B) del C.G.S.
CAETANO VITOR HUGO (SALINIS)
Per atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 19 comma 2 bis (lett. B)del C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA
NARDACCHIONE DARIO SEBASTIAN (SALINIS)
Per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un avversario.
PERRI JUAN CRUZ (SALINIS)
Per intervento falloso nei confronti di un avversario in azione di gioco.